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Si informa la spettabile clientela che, con l’emanazione del Decreto legge n 78, del 31 maggio 2010 sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

 


Nello specifico, il limite dei 12.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 5.000 euro.

 


Pertanto, a partire dal 31 maggio 2010 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, anche qualora lo stesso sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

 


Inoltre, a decorrere da tale data devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiori a 5.000 euro.

 


Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere richiesti tali assegni è ora di 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro).

 


Infine, sempre a partire dal 31 maggio 2010 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia dei 5.000 euro.

 


Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2011.





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