Covid19 - Accordo Abi-Associazioni dei Consumatori

Accordo Abi-Associazioni dei Consumatori

Sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie fino a 12 mesi

(diversi dai Mutui per l’acquisto della prima Casa a cui si rimanda per tale misura)

Modalità Operative:

  1. entro il 30 giugno 2020, possono chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale per un massimo di 12 mesi (anche attraverso più sospensioni per periodi di durata inferiore a 12 mesi, purché la somma della durata dei periodi delle sospensioni complessivamente non sia superiore a 12 mesi) i titolari dei mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all’accesso del Fondo Gasparrini, nonché i titolari dei prestiti chirografari (intesi come prestiti non assistiti da garanzia reale) a rimborso rateale erogati prima della predetta data del 31 gennaio u.s;
  2. gli eventi che determinano la sospensione, verificatisi due anni prima della presentazione della richiesta di intervento, sono:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n.3 c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa);

c) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;

d) sospensione o riduzione, in base alle caratteristiche previste dall’art. 1, comma 1, del DM 25 marzo 2020, dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG, CIGS, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.);

e) per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, una riduzione del fatturato – in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 – in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;

  1. Sono esclusi i finanziamenti:

(a) già classificati a credito deteriorato o con rate impagate al 31 gennaio 2020 ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;

(b) che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/ capitale e provvista agevolata. Possono peraltro essere sospesi i mutui garantiti dal Fondo di garanzia di cui all’art.1, comma 48, lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147);

(c) per i quali sia stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;

(d) nella forma di operazioni di credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazioni di pagamento;

  1. la quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di debito in termini di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie;
  2. nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020;
  3. la ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione;
  4. la sospensione non determina l’applicazione di:

• commissioni;

• interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora l’intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento


 

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Modulo di domanda sospensione mutui ipoteca immobili e prestiti chirografari ABI-CONSUMATORI.pdf 237.14 KB